Rapporto aeroilluminante: definizione e normativa

Rapporto aeroilluminante: definizione e normativa

L’aeroilluminazione è importante negli ambienti, soprattutto dal punto di vista igienico e salutare (soprattutto se si vogliono evitare problemi come le muffe). Il rapporto aeroilluminante, o semplicemente aeroilluminazione, è un insieme di rapporti matematici tra le varie volumetrie, che permette di illuminare al meglio un ambiente, posizionando porte, finestre e luci nei punti giusti.

L’aeroilluminazione secondo la legge italiana

Le leggi sui rapporti aeroilluminanti variano a seconda della regione, che comunque seguono i criteri della normativa nazionale, ovvero il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975, che stabilisce il Fattore Medio della luce giornaliera, che non deve essere inferiore di 1/8 alla superficie che si calpesta, e meno del 2 % su una superficie apribile. In qualunque caso, bisogna assicurarsi che l’illuminazione e il ricambio d’aria siano sufficienti nei vari locali.

Le leggi regionali, devono calcolare il rapporto aeroilluminante, basandosi sul pavimento, assicurandosi che non superi l’altezza consentita. Esso può variare a seconda del livello ragionale, nei vari comuni, che siano in montagna, in un centro storico, in una collina o presso le coste.

Ci sono regioni, come l’Emilia Romagna, il Veneto e il Lazio, in cui il rapporto è previsto per 1/16. Ovvero, in un locale di quaranta metri quadrati, una superficie vetrata dovrà misurare, al minimo, due metri e mezzo quadrati.

Altre deroghe, riguardano solo la luce artificiale, in locali destinati ad essere degli uffici di grande dimensioni, o aperti al pubblico per un’attività commerciale o che richiedono determinate condizioni di luce espazi non riservati alla permanenza di persone.

Le leggi italiane, stabiliscono anche i criteri della manutenzione, della revisione periodica e come si può dichiarare se un locale rispetta le norme igieniche, e sia abitabile. In quest’ultimo caso, il locale dovrà corrispondere ai requisiti richiesti almeno per al 70%.

I requisti dei locali destinati ad attività commerciali

I criteri dei rapporti aeroilluminanti, riguardanti le attività commerciali, sono presenti nell’allegato IV del decreto legislativo 81/08, in merito ai luoghi di lavoro.

Per calcolare questi rapporti matematici, bisogna considerare se il locale non è solo destinato ad ospitare delle persone (impiegati o clienti che siano) ma anche se sarà destinato a:

  • un lavoro saltuario, ovvero se la presenza del personale che lavora i locali non sarà continuativa;
  • un lavoro non presidiato, ovvero dei locali che possono essere adibiti come magazzino, come sale riunioni, o per tenere degli archivi da consultare saltuariamente.

Questi criteri sono importanti soprattutto per i locali adibiti per un’attività del settore alimentare, che non solo dovrà essere ben illuminato, ma presentare dei materiali che permettono una intermittenza termica bassa, per garantire non solo la salute di chi vi lavora, ma anche per rispettare le norme sui consumi energetici. Senza dimenticare la presenza di uscite d’emergenza in caso di necessità ed altri elementi per rispettare le norme antincendio.

Redazione

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