Frazionamento immobiliare: come dividere la casa in due parti

Frazionamento immobiliare: come dividere la casa in due parti

Sognate di dividere il proprio immobile in due parti separate? Per poter realizzare i lavori necessari si dovranno conoscere tutte le normative attualmente vigenti sul frazionamento di un’unità immobiliare in due parti o, viceversa, la realizzazione di due ambienti in un’unica struttura abitativa. A semplificare ulteriormente la normativa è stato il decreto Sblocca Italia e le nuove regole introdotte nel 2014, riferite espressamente al caso di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.

Frazionamento immobiliare: le normative vigenti

Al fine di poter procedere al frazionamento di un’unità immobiliare in due parti, ma anche in caso contrario, si dovrà sottostare a quanto sancito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a semplificazione delle regole in riferimento al testo Unico sull’edilizia. Odiernamente si rende possibile procedere al progetto di unione degli ambienti, oppure suddivisione di un immobile in due parti, senza la necessità di ottenere un permesso da parte del Comune di residenza.

Tra le uniche condizioni da rispettare si trova il rispetto della volumetria complessiva, la quale non dovrà essere in alcun modo soggetta a variazioni, senza la possibilità di costruzione di nuove stanze e ambienti, compresa la modificazione della destinazione d’uso dell’immobile che dovrà rimanere invariata.

Frazionamento immobiliare: quale procedura seguire

Prima di provvedere al frazionamento di un’unità immobiliare in due parti si dovrà presentare in Comune la CILA, Comunicazione di Inizio lavori asseverata, seppur non si dimostri necessario ottenere alcun permesso d’approvazione. La documentazione riguardante la CILA dovrà essere trasmessa da una delle seguenti figure professionali tra cui geometra, architetto o ingegnere. Tramite CILA si attesteranno il rispetto delle regole sull’avvio dei lavori interni all’immobile.

Oltre alla CILA dovranno essere presentati anche l’elaborato progettuale, i dati specifici dell’impresa impegnata nelle lavorazioni per il frazionamento di un’unità immobiliare in due parti, inoltrando anche una Comunicazione di fine lavori necessaria per l’aggiornamento catastale. La qualificazione degli oneri da versare al Comune sarà stabilito dallo stesso a seconda di specifiche modifiche quali l’eventuale aumento della superficie calpestabile, del consumo inerente alle utenze, ecc. In caso di frazionamento di un’unità immobiliare interessante un’area condominiale si renderà necessaria un’autorizzazione dell’assemblea.

Frazionamento immobiliare in due parti: le detrazioni fiscali

Il frazionamento di un’unità immobiliare in due parti prevede una detrazione Irpef al 50%, rientrando all’interno dei lavori di manutenzione straordinaria, suddivisa in 10 quote annuali dal valore dello stesso importo, sulla base obbligatoria dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale, sotto un riferimento alla norma all’interno della causale.

La ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in riferimento all’impresa impiegata nei lavori sarà applicata da Banche e Poste in proporzione dell’8%, in base a quanto stabilito dal 1° gennaio 2015, mentre il frazionamento potrà confluire all’interno dell’esenzione IMU in riferimento agli atti catastali nelle categorie A1, A8 e A9.

Serena B.

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